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| IDG931502743 | |
| 93.15.02743 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Musy Alberto Maria
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| Comodo di cassa e "sorprese"
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| Nota a Cass. sez. I civ. 23 settembre 1991, n. 2915
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 3, pt. 1A, pag. 675-680
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3153
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| Secondo la prassi bancaria, al titolare di un conto corrente viene
offerta una certa "elasticita' di cassa". Tuttavia, in presenza di
una qualunque ragione che faccia venire meno la fiducia verso il
cliente, le banche possono porre fine a questo contratto. Un cliente,
ritenutosi danneggiato da un protesto levato dalla banca nei
confronti di un suo assegno, nonostante il fido su cui riteneva di
poter contare, ha citato in giudizio la banca. In primo e in secondo
grado e' stata accolta la tesi della banca che negava l' esistenza
della concessione del fido. La sentenza della Cassazione in esame
accoglie favorevolmente il motivo del ricorso relativo all'
individuazione di un contratto di apertura di credito tacito, mentre
respinge quello relativo alla violazione delle regole della
correttezza. L' A. condivide la soluzione relativa al primo punto, ma
non quella relativa al secondo motivo del ricorso.
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| art. 1175 c.c.
art. 1350 c.c.
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