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Documento


203096
IDG931502743
93.15.02743 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Musy Alberto Maria
Comodo di cassa e "sorprese"
Nota a Cass. sez. I civ. 23 settembre 1991, n. 2915
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 3, pt. 1A, pag. 675-680
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3153
Secondo la prassi bancaria, al titolare di un conto corrente viene offerta una certa "elasticita' di cassa". Tuttavia, in presenza di una qualunque ragione che faccia venire meno la fiducia verso il cliente, le banche possono porre fine a questo contratto. Un cliente, ritenutosi danneggiato da un protesto levato dalla banca nei confronti di un suo assegno, nonostante il fido su cui riteneva di poter contare, ha citato in giudizio la banca. In primo e in secondo grado e' stata accolta la tesi della banca che negava l' esistenza della concessione del fido. La sentenza della Cassazione in esame accoglie favorevolmente il motivo del ricorso relativo all' individuazione di un contratto di apertura di credito tacito, mentre respinge quello relativo alla violazione delle regole della correttezza. L' A. condivide la soluzione relativa al primo punto, ma non quella relativa al secondo motivo del ricorso.
art. 1175 c.c. art. 1350 c.c.



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