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203099
IDG931502746
93.15.02746 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frediani Marco
Ancora sui requisiti formali del contratto di lavoro part-time
Nota a Cass. sez. lav. 4 marzo 1991, n. 2231
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 3, pt. 1A, pag. 693-696
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D771; D7441
La sentenza annotata afferma la natura di forma "ad substantiam" del contratto di lavoro part-time, con conseguente nullita' del contratto in caso di mancata ottemperanza della forma scritta. La tesi, che sembra ormai consolidata, non e' pacifica ne' condivisibile. La dottrina, infatti, e' divisa tra chi sostiene che la forma di cui all' art. 5 d.l. 726/1984 sia richiesta solo "ad probationem" e chi ipotizza addirittura che sia richiesta "ad regularitatem". D' altronde, il ritenere "ad substantiam" la forma di cui all' art. 5 ed al contempo escludere, in caso di inosservanza della forma scritta, la possibilita' di conversione del contratto part-time in full-time, non rappresenta di certo la migliore tutela delle sorti ed interessi del lavoratore e dell' occupazione in genere. In tal senso si e' espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 210/1992, che ha escluso che "nell' ipotesi di nullita' delle clausole di riduzione e distribuzione dell' orario di lavoro si possa verificare l' estensione della nullita' all' intero contratto".
art. 5 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 l. 19 dicembre 1984, n. 863 C. Cost. 11 maggio 1992, n. 210



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