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Documento


203107
IDG931502754
93.15.02754 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Seghetti Anna Valeria
Osservazioni in tema di rapporti tra proscioglimento con formula di merito e proscioglimento per estinzione del reato
Nota a Cass. sez. V pen. 4 maggio 1992
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 189-192
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D504; D60414
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il giudice, nel dichiarare una causa estintiva del reato, non e' tenuto a motivare la mancata adozione di una formula di proscioglimento nel merito. Tale decisione non puo' essere sindacata in sede di legittimita' sotto il profilo del difetto di motivazione. L' A. approfondisce vari aspetti della questione, in riferimento all' interesse dell' imputato a vedere eventualmente dichiarato il suo proscioglimento per altri motivi.
art. 152 c.p.p. 1930 art. 129 c.p.p.



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