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Documento


203113
IDG931502760
93.15.02760 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dito Maria Giovanna
Sul peculato d' uso non momentaneo
Nota a Cass. sez. VI pen. 4 dicembre 1991
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 239-244
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51110
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda il delitto di peculato dopo la riforma di cui alla l. 86/1990. La pronuncia esclude che ogni uso improprio non definibile rigorosamente da ogni punto di vista "momentaneo" sia riconducibile alla nuova fattispecie detta, appunto, peculato d' uso, e afferma che puo' ricadere anche nella figura tradizionalmente definita peculato per appropriazione, disciplinata e piu' gravemente sanzionata nel comma 1 dell' art. 314 c.p.p. L' A. richiama il dibattito dottrinale sul tema del peculato ed evidenzia le problematiche riguardanti i requisiti per l' individuazione del peculato d' uso.
art. 1 l. 26 aprile 1990, n. 86 art. 314 c.p.



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