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203114
IDG931502761
93.15.02761 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Valentini Reuter Cristiana
Sulla mancata assunzione di una prova decisiva come motivo di ricorso per Cassazione
Nota a Cass. sez. I pen. 24 novembre 1991
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 244-248
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6351
Secondo la sentenza annotata la mancata assunzione di una prova non a disposizione del ricorrente non rileva ai sensi dell' art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p. Eventualmente puo' avere rilevanza ai sensi dell' art. 606 comma 1 lett. c). L' A. approfondisce il tema ed esamina criticamente la sentenza, con particolare riguardo all' affermata esigenza della "disponibilita'" della prova.
art. 606 comma 1 lett. d c.p.p. art. 606 comma 1 lett. c c.p.p.



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