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203135
IDG931502782
93.15.02782 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Paone Vincenzo
Il rifiuto e la materia prima secondaria dopo la sentenza del 27 maggio 1992 delle sezioni unite della Cassazione
Nota a Cass. sez. un. pen. 27 maggio 1992, n. 5
Riv. giur. ambiente, an. 7 (1992), fasc. 3, pag. 649-658
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539
La sentenza annotata afferma che per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, indipendentemente dall' "animus delinquendi". Le materie prime, pertanto, non sono una categoria autonoma e alternativa di rifiuti. Non essendo applicabile la l. 475/1988, in assenza della necessaria normativa di dettaglio, anche alle materie prime secondarie dovra' essere applicata la disciplina generale sui rifiuti del d.p.r. 915/1982. L' A. affronta il tema del concetto giuridico di rifiuto, attraverso l' approfondimento degli indirizzi "oggettivo" e "soggettivo"; espone le ragioni per cui ritiene non convincente la sentenza in commento; esamina criticamente la questione posta dalla sentenza di punire allo stesso modo chi smaltisce rifiuti e chi riutilizza le materia prime secondarie reimmesse nel ciclo produttivo tal quali, senza cioe' un previo trattamento.
d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 l. 9 novembre 1988, n. 475



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