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203138
IDG931502785
93.15.02785 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Martire Roberto
In materia di rifiuti
Nota a Pret. Genova 6 maggio 1991
Riv. giur. ambiente, an. 7 (1992), fasc. 3, pag. 694-698
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539; D9691
Secondo la sentenza annotata, per lo studio dentistico che usi apparecchi di roentgendiagnostica medica non sussiste l' obbligo di nulla osta rilasciato dal medico provinciale, mentre e' necessaria la comunicazione relativa al loro possesso. Non sussiste per detto studio l' obbligo di comunicazione alla Regione o alla Provincia delegata del quantitativo e qualita' dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti ne' l' obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti medesimi. Tale obbligo e', infatti, da escludere se l' attivita' non e' ricompresa in un piu' vasto ciclo produttivo. La sentenza accoglie un' interpretazione normativa in materia di rifiuti speciali, che, delimitando l' ambito di applicazione del precetto legislativo ai soggetti imprenditori o titolari di aziende, anche artigianali, esclude coloro che solo occasionalmente ed in quantita' irrisoria producono o smaltiscono tali rifiuti. Emerge, tuttavia, ritiene l' A., l' aspetto insoddisfacente e "impulsivo" degli interventi legislativi in materia di inquinamento ambientale.
d.p.r. 13 febbraio 1964, n. 185 art. 3 l. 9 novembre 1988, n. 475 art. 9 octies comma 3 l. 9 novembre 1988, n. 475



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