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Documento


203139
IDG931502786
93.15.02786 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Jazzetti Alessandro
In materia di inquinamento idrico
Nota a Pret. Vicenza 9 dicembre 1991, n. 226
Riv. giur. ambiente, an. 7 (1992), fasc. 3, pag. 699-703
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539
Il verbale di prelievo deve indicare i motivi della scelta delle modalita' di campionamento (istantaneo o medio). Il verbale e il successivo certificato di analisi, pur non divenendo utilizzabili nel processo penale, in mancanza di altri elementi di giudizio, non possono costituire una valida prova ai fini di una sentenza di condanna per il reato di superamento dei limiti tabellari. L' A. procede a richiami giurisprudenziali relativi ai criteri di scelta della modalita' di prelievo degli scarichi.
art. 21 comma 3 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 22 l. 24 dicembre 1979, n. 650 art. 223 disp. att. c.p.p.



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