Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


203144
IDG931502791
93.15.02791 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Franco
"Il d.p.c.m. 1 marzo 1991 sui limiti massimi dell' inquinamento acustico: molto rumore per nulla?"
Riv. giur. ambiente, an. 7 (1992), fasc. 2, pag. 305-331
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D52003; D304113
(Sommario: - Rilievi introduttivi: ancora un intervento di emergenza. Prospettive incerte da un testo provvisorio e precario... - L' approccio fondamentale del decreto: i limiti massimi all' immissione di rumore complessivo nell' ambiente abitativo e nell' ambiente esterno e loro rilevanza sulla determinazione dei distinti limiti alle singole emissioni sonore. La funzione dei limiti: tutela della salute o tutela della qualita' ambientale? - Concreta operativita' dei limiti massimi di zona: tre regimi e loro contraddittorieta'. Dubbi sulla legittimita' dei tre regimi (derogabilita', variabilita', ragionevolezza, temporaneita'...). Le attivita' temporanee con limiti... a discrezione dell' autorita' amministrativa. - La disciplina del limite differenziale: sua immediata applicabilita'. Le prescrizioni (tecniche?) relative alla sua inapplicabilita' in presenza di valori di rumore ambientale inaccettabili. Dubbi interpretativi. Conclusioni sul regime previsto per entrambi i limiti (di zona e differenziale): non e' idoneo a contrastare le situazioni pericolose di inquinamento acustico. - Procedimenti e provvedimenti autorizzatori e pianificazione regionale. Illegittimita' delle relative disposizioni per violazione dell' art. 17 l. 400/1988. Mancanza di potere regolamentare dei ministri e invasione di competenze regionali. - La (sopravvenuta) sentenza della Corte Costituzionale n. 517/1991: annullamento parziale del decreto e illegittimita' "residuali"... Quale sorte attende il piano di risanamento delle imprese?)
art. 4 l. 23 dicembre 1978, n. 833 art. 2 comma 14 l. 8 luglio 1986, n. 349 art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400 d.p.c.m. 1 marzo 1991 art. 659 c.p. art. 844 c.c.



Ritorna al menu della banca dati