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203154
IDG931502801
93.15.02801 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Jazzetti Alessandro
In materia di inquinamento idrico
Nota a Pret. Vasto 22 ottobre 1990, n. 241
Riv. giur. ambiente, an. 7 (1992), fasc. 2, pag. 437-442
D18801; D539
La sentenza in epigrafe esclude la responsabilita' ex art. 21 comma 3 l. 319/1976 del titolare dello scarico nella pubblica fognatura quando non siano rispettati i limiti di accettabilita' fissati dalla legge regionale. Tale norma, infatti, fa esclusivo riferimento alla violazione delle tabelle allegate alla stessa l. 319/1976. La responsabilita' penale non puo' estendersi analogicamente al titolare dello scarico delle pubbliche fognature, per il divieto dell' analogia in materia penale. Lo stesso divieto impedisce che i pubblici amministratori possano ritenersi responsabili del reato di violazione delle prescrizioni regionali di cui al combinato disposto degli artt. 25 comma 1 seconda parte e 23 comma 2 seconda parte l. 319/1976, riferentesi esclusivamente ai titolari di scarichi produttivi e di insediamenti civili e non anche a quelli delle pubbliche fognature, che nella sistematica della legge sono sempre distinti dagli altri.
art. 21 comma 2 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 comma 3 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 25 comma 1 l. 10 maggio 1976, n. 319



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