Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


203155
IDG931502802
93.15.02802 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario, Note sull' ammissibilita' dell' amministrazione controllata e d el concordato preventivo con cessione dei beni //Nota a decr. T rib. Roma 29 dicembre 1992; decr. Trib. Roma 30 dicembre 1992
1*D3.1.3.0.0./D3.1.3.0.1.
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 303-307
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
Il Tribunale di Roma ha negato l' amministrazione controllata alla Societa' Acqua Marcia e le ha concesso invece il concordato preventivo mediante cessione dei beni. Sulla particolarita' dei provvedimenti interviene l' A., esprimendo la sua adesione. L' A. ha ricordato che il piano di risanamento (nei due anni) che l' imprenditore deve presentare quando chiede l' amministrazione controllata deve essere "serio e credibile" e tale non puo' essere quello di una holding operativa che punta -nel periodo di vigilanza del Tribunale- ad una graduale dismissione di titoli e partecipazioni. Quella che si deve "risanare" -secondo l' A.- e' la produttivita' aziendale per tornare alla normalita', non gia' il soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Per questo c' e' il concordato preventivo con cessione dei beni che e' finalizzato al pagamento dei debiti, ma non esclude la sopravvivenza (o la prosecuzione) dell' impresa, sia quando l' azienda passa di mano per l' atto di cessione, sia quando dalla liquidazione risulta un' attivita' residuale. L' A. mette a frutto le esperienze pratiche, ma segnala anche le diversita' concettuali dei due istituti.
art. 160 n. 2 l. fall. art. 188 l. fall.



Ritorna al menu della banca dati