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| IDG931502802 | |
| 93.15.02802 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario, Note sull' ammissibilita' dell' amministrazione
controllata e d el concordato preventivo con cessione dei beni //Nota
a decr. T rib. Roma 29 dicembre 1992; decr. Trib. Roma 30 dicembre
1992
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| 1*D3.1.3.0.0./D3.1.3.0.1.
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 303-307
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| Il Tribunale di Roma ha negato l' amministrazione controllata alla
Societa' Acqua Marcia e le ha concesso invece il concordato
preventivo mediante cessione dei beni. Sulla particolarita' dei
provvedimenti interviene l' A., esprimendo la sua adesione. L' A. ha
ricordato che il piano di risanamento (nei due anni) che l'
imprenditore deve presentare quando chiede l' amministrazione
controllata deve essere "serio e credibile" e tale non puo' essere
quello di una holding operativa che punta -nel periodo di vigilanza
del Tribunale- ad una graduale dismissione di titoli e
partecipazioni. Quella che si deve "risanare" -secondo l' A.- e' la
produttivita' aziendale per tornare alla normalita', non gia' il
soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Per questo c' e' il
concordato preventivo con cessione dei beni che e' finalizzato al
pagamento dei debiti, ma non esclude la sopravvivenza (o la
prosecuzione) dell' impresa, sia quando l' azienda passa di mano per
l' atto di cessione, sia quando dalla liquidazione risulta un'
attivita' residuale. L' A. mette a frutto le esperienze pratiche, ma
segnala anche le diversita' concettuali dei due istituti.
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| art. 160 n. 2 l. fall.
art. 188 l. fall.
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