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| IDG931502803 | |
| 93.15.02803 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Trerotola Ercole
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| Legittimazione alla modifica dell' assegno di mantenimento a favore
dei figli maggiorenni e conviventi con uno dei genitori
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| Nota a ord. Trib. Catania 14 dicembre 1992
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 315-318
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3017; D30126; D450
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| L' adeguamento dei provvedimenti giudiziali al mutamento delle
condizioni esistenti al momento del procedimento di divorzio possono
indubbiamente presentare problemi di natura processuale legati alla
legittimazione attiva. E' il caso dell' assegno di mantenimento
disposto in favore della prole maggiorenne ma economicamente
dipendente, nel qual caso sarebbe ipotizzabile una legittimazione
plurima nella quale coinvolgere non soltanto i figli maggiorenni
(beneficiari dell' assegno) ma anche il coniuge affidatario della
prole (destinatario e amministratore dell' assegno medesimo). La
legittimazione concorrente dei figli sembra essere anche
necessariamente successiva rispetto alla legittimazione del coniuge:
i figli potranno certamente promuovere le modifiche necessarie, ma
soltanto in seguito alla inattivita' del coniuge affidatario, il
quale sembra avere un diritto iure proprio all' assegno di
mantenimento della prole e la cui legittimazione potra' essere
esclusa soltanto ove si ritenesse, molto difficilmente, che i figli,
oltre che beneficiari, possano essere anche destinatari materiali
dell' assegno di mantenimento. La legittimazione del coniuge
affidatario sembra fondarsi su argomenti strettamente giuridici
rinvenibili essenzialmente nell' obbligo di assistenza del quale, in
seguito al provvedimento di affidamento, il coniuge e' gravato e la
cui ottemperanza non sembra possa essere disancorata dalla congruita'
dell' assegno di mantenimento.
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| art. 6 comma 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898
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