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203156
IDG931502803
93.15.02803 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trerotola Ercole
Legittimazione alla modifica dell' assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni e conviventi con uno dei genitori
Nota a ord. Trib. Catania 14 dicembre 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 315-318
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3017; D30126; D450
L' adeguamento dei provvedimenti giudiziali al mutamento delle condizioni esistenti al momento del procedimento di divorzio possono indubbiamente presentare problemi di natura processuale legati alla legittimazione attiva. E' il caso dell' assegno di mantenimento disposto in favore della prole maggiorenne ma economicamente dipendente, nel qual caso sarebbe ipotizzabile una legittimazione plurima nella quale coinvolgere non soltanto i figli maggiorenni (beneficiari dell' assegno) ma anche il coniuge affidatario della prole (destinatario e amministratore dell' assegno medesimo). La legittimazione concorrente dei figli sembra essere anche necessariamente successiva rispetto alla legittimazione del coniuge: i figli potranno certamente promuovere le modifiche necessarie, ma soltanto in seguito alla inattivita' del coniuge affidatario, il quale sembra avere un diritto iure proprio all' assegno di mantenimento della prole e la cui legittimazione potra' essere esclusa soltanto ove si ritenesse, molto difficilmente, che i figli, oltre che beneficiari, possano essere anche destinatari materiali dell' assegno di mantenimento. La legittimazione del coniuge affidatario sembra fondarsi su argomenti strettamente giuridici rinvenibili essenzialmente nell' obbligo di assistenza del quale, in seguito al provvedimento di affidamento, il coniuge e' gravato e la cui ottemperanza non sembra possa essere disancorata dalla congruita' dell' assegno di mantenimento.
art. 6 comma 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898



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