| L' assegnazione della casa coniugale, la cui importanza va
riconosciuta oltre il valore economico del bene, e' un provvedimento
per la cui adozione possono concorrere piu' criteri: cosi' e' per la
legge sul divorzio, e in questa direzione sembra muoversi anche il
disposto dell' art. 155 comma 4 c.c. in tema di separazione
personale. Malgrado il suo tenore letterale, dalla norma del codice
civile va senz' altro desunto che l' affidamento dei figli non puo'
essere considerato l' unico criterio per l' assegnazione della casa
coniugale. In realta', nel rispetto della ratio legis e per l'
adozione del provvedimento in questione, l' affidamento dei figli va
certamente visto con priorita' rispetto ad altri criteri concorrenti,
ma se il provvedimento non e' stato adottato possono rilevare altri
criteri (colpa nella separazione, le condizioni economiche dei
coniugi), sussistendo i quali non vi e' dubbio che il provvedimento
di assegnazione della casa coniugale puo' essere legittimamente
adottato. La differenza fondamentale tra la disciplina in materia di
separazione e quella sul divorzio sembra essere il carattere
prioritario che il legislatore, in armonia con il contesto normativo,
ha inteso riconoscere al provvedimento di affidamento della prole
nella separazione e non nel divorzio, nella cui ipotesi puo' invece
parlarsi di criteri concorrenti e alternativi. L' occasione, inoltre,
offre lo spunto per approfondire l' indagine sulla natura giuridica
del fenomeno conseguente al subingresso del coniuge assegnatario nel
contratto di locazione, originariamente stipulato dal coniuge non
assegnatario.
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