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| IDG931502808 | |
| 93.15.02808 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Belfiore Camillo
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| Azioni positive per la donna e onere della prova
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| Nota a ord. Pret. Modugno 27 aprile 1992
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 339-342
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D04000; D74; D76
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| La legge sulle azioni positive per la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro introduce una certa novita' in tema di onere
della prova della discriminazione per ragioni di sesso. Rimane ferma
la regola di giudizio per cui ciascuna delle parti deve provare i
fatti che allega, ma e' introdotta a favore del lavoratore una
attenuazione dell' onere probatorio, nel senso che gli basta la
presunzione, ossia la prova di dati statistici dai quali possa
desumersi, sulla base di una regola di mera probabilita', la
discriminazione per ragioni di sesso. Non vi e' quindi un'
assoluzione dall' onere della prova, ne' una sua inversione, a
differenza di quanto avviene in tema di impugnazione di
licenziamento, ove l' onere di provare la legittimita' del recesso
incombe alla parte convenuta. Competera' naturalmente al datore di
lavoro superare la presunzione, avvalendosi di ogni mezzo di prova.
In particolare, dovra' provarsi che il trattamento apparentemente
discriminatorio e' giustificato da ragioni essenziali all' attivita'
lavorativa. Sulla essenzialita' dei requisiti che possono
giustificare criteri che svantaggino in modo proporzionalmente
maggiore i lavoratori dell' uno o dell' altro sesso e' possibile
concepire una certa elasticita' e relativita', non tanto pero' da far
considerare essenziale ogni generica esigenza aziendale.
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| art. 5 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 4 l. 10 aprile 1991, n. 125
art. 2797 c.c.
art. 2729 c.c.
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