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Documento


203161
IDG931502808
93.15.02808 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Azioni positive per la donna e onere della prova
Nota a ord. Pret. Modugno 27 aprile 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 339-342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04000; D74; D76
La legge sulle azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro introduce una certa novita' in tema di onere della prova della discriminazione per ragioni di sesso. Rimane ferma la regola di giudizio per cui ciascuna delle parti deve provare i fatti che allega, ma e' introdotta a favore del lavoratore una attenuazione dell' onere probatorio, nel senso che gli basta la presunzione, ossia la prova di dati statistici dai quali possa desumersi, sulla base di una regola di mera probabilita', la discriminazione per ragioni di sesso. Non vi e' quindi un' assoluzione dall' onere della prova, ne' una sua inversione, a differenza di quanto avviene in tema di impugnazione di licenziamento, ove l' onere di provare la legittimita' del recesso incombe alla parte convenuta. Competera' naturalmente al datore di lavoro superare la presunzione, avvalendosi di ogni mezzo di prova. In particolare, dovra' provarsi che il trattamento apparentemente discriminatorio e' giustificato da ragioni essenziali all' attivita' lavorativa. Sulla essenzialita' dei requisiti che possono giustificare criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell' uno o dell' altro sesso e' possibile concepire una certa elasticita' e relativita', non tanto pero' da far considerare essenziale ogni generica esigenza aziendale.
art. 5 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 4 l. 10 aprile 1991, n. 125 art. 2797 c.c. art. 2729 c.c.



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