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Documento


203162
IDG931502809
93.15.02809 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Sui limiti di eta' dei medici convenzionati
Nota a Pret. Alessandria 6 aprile 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 343-347
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D188; D18823; D9691; D143; D4021
Posto che deve considerarsi come rapporto privatistico di prestazione d' opera professionale quello intercorrente fra le USL e i medici convenzionati, ne deriva che la competenza giurisdizionale sulle controversie fra il medico e l' USL, attinenti al rapporto di convenzione, e' attribuita al giudice ordinario. Rientra percio' nell' ambito della giurisdizione ordinaria la controversia relativa alla impugnazione della delibera dell' USL che pone fine al rapporto per superamento, da parte del medico convenzionato, del limite di eta' di 70 anni. Residua la giurisdizione amministrativa riguardo alle determinazioni adottate in via generale nell' ambito dei poteri organizzatori dell' Ente. La norma che pone il limite di eta' di 70 anni quale causa di risoluzione del rapporto di convenzione e' da reputare illegittima, perche' prevista da regolamenti delegati, senza che essa fosse inclusa nella delega legislativa, mentre un regolamento integrativo di una legge non puo' introdurre una norma limitativa non contemplata dalla legge e incidente su rapporti di diritto privato. Essa percio' va disapplicata dal giudice ordinario.
l. 23 dicembre 1978, n. 833 art. 11 comma 1 d.p.r. 28 settembre 1990, n. 314



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