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203166
IDG931502813
93.15.02813 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sul divieto di adozione da parte dell' adottante che abbia discendenti legittimi o legittimati minorenni
Nota a decr. App. Napoli 17 maggio 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 377-381
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3014; D30140
Nota adesiva alla sentenza in rassegna, che ha ritenuto che il divieto di adozione ex art. 291 c.c. d' un maggiorenne da parte dell' adottante che abbia discendenti legittimi trova giustificazione, sul piano del diritto sostanziale, nella tutela della filiazione legittima e, su quello processuale, nell' impossibilita' per il figlio minorenne, di esprimere validamente il suo consenso all' adozione, data la natura di atto personalissimo (e percio' non delegabile ad altri) di tale consenso. L' A. contesta l' affermazione di autorevole dottrina (secondo la quale il divieto in parola, rappresentando un "relitto della tradizione", contrastante con le piu' moderne forme di adozione, meritava un' integrale abrogazione anche per l' adozione dei maggiorenni) e rileva che l' ostacolo all' adozione dei maggiorenni, dovuto alla presenza di figli legittimi dell' adottante, pur contrastando con la disciplina dell' adozione dei minorenni (consentita, in entrambe le sue forme, legittimante e particolare, anche in presenza di figli legittimi degli adottanti) e', pero', conforme alla natura ed alla ratio dell' adozione dei maggiorenni, avente la funzione patrimoniale di trasmissione del nome e del patrimonio dell' adottante all' adottato e la finalita' di dare un discendente a chi non abbia figli propri, donde la razionalita' del divieto di adozione per chi abbia gia' propri discendenti. Percio', anche dopo la sentenza n. 557/1988 della Corte Costituzionale, il divieto di cui all' art. 291 c.c. viene meno solo se i figli dell' adottante siano maggiorenni e consenzienti all' adozione; mentre tale divieto permane quando i figli maggiorenni non siano consenzienti ma contrari all' adozione o quando i figli dell' adottante siano minorenni, perche' in quest' ultimo caso il figlio minorenne non puo' esprimere un valido consenso all' adozione. In conclusione, in presenza di figli legittimi minorenni dell' adottante l' adozione del maggiorenne diventa impossibile, perche' l' art. 291 c.c. garantisce la tutela dei diritti patrimoniali e successori dei figli legittimi e tale tutela non puo' subire limitazione alcuna per il soddisfacimento dell' interesse degli adulti (adottante ed adottando maggiorenni).
l. 5 giugno 1967, n. 431 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 291 c.c.



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