| Nota adesiva alla sentenza in rassegna, che ha ritenuto che il
divieto di adozione ex art. 291 c.c. d' un maggiorenne da parte dell'
adottante che abbia discendenti legittimi trova giustificazione, sul
piano del diritto sostanziale, nella tutela della filiazione
legittima e, su quello processuale, nell' impossibilita' per il
figlio minorenne, di esprimere validamente il suo consenso all'
adozione, data la natura di atto personalissimo (e percio' non
delegabile ad altri) di tale consenso. L' A. contesta l' affermazione
di autorevole dottrina (secondo la quale il divieto in parola,
rappresentando un "relitto della tradizione", contrastante con le
piu' moderne forme di adozione, meritava un' integrale abrogazione
anche per l' adozione dei maggiorenni) e rileva che l' ostacolo all'
adozione dei maggiorenni, dovuto alla presenza di figli legittimi
dell' adottante, pur contrastando con la disciplina dell' adozione
dei minorenni (consentita, in entrambe le sue forme, legittimante e
particolare, anche in presenza di figli legittimi degli adottanti)
e', pero', conforme alla natura ed alla ratio dell' adozione dei
maggiorenni, avente la funzione patrimoniale di trasmissione del nome
e del patrimonio dell' adottante all' adottato e la finalita' di dare
un discendente a chi non abbia figli propri, donde la razionalita'
del divieto di adozione per chi abbia gia' propri discendenti.
Percio', anche dopo la sentenza n. 557/1988 della Corte
Costituzionale, il divieto di cui all' art. 291 c.c. viene meno solo
se i figli dell' adottante siano maggiorenni e consenzienti all'
adozione; mentre tale divieto permane quando i figli maggiorenni non
siano consenzienti ma contrari all' adozione o quando i figli dell'
adottante siano minorenni, perche' in quest' ultimo caso il figlio
minorenne non puo' esprimere un valido consenso all' adozione. In
conclusione, in presenza di figli legittimi minorenni dell' adottante
l' adozione del maggiorenne diventa impossibile, perche' l' art. 291
c.c. garantisce la tutela dei diritti patrimoniali e successori dei
figli legittimi e tale tutela non puo' subire limitazione alcuna per
il soddisfacimento dell' interesse degli adulti (adottante ed
adottando maggiorenni).
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