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203168
IDG931502815
93.15.02815 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santangelo Ignazio Augusto
Natura ed efficacia della qualifica artigiana
Nota a Trib. Pavia 24 aprile 1991 Pret. Forli' 26 marzo 1991
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 398-405
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3115; D313
La natura giuridica dell' impresa artigiana viene metodologicamente ricercata nella disamina concettuale del piccolo imprenditore e della problematica inerente alla composizione tra l' art. 2083 c.c. e art. 1 comma 2 l. fall. che, insieme alla l. 860/1956, materiano, anche sulle valenze dell' art. 45 Cost., la iniziale corsia esegetica della figura; essa e' caratterizzata per effetto di peculiari elementi -specie quelli della prevalenza del lavoro diretto e del nucleo familiare, della limitazione dei mezzi, del "favor" creditizio e previdenziale- i quali si decolorano sino ad ampliare il dato codicistico con ricadute sul versante giuslavoristico e del diritto commerciale. La natura giuridica dell' iscrizione all' albo e' dichiarativa "ope legis" con segnati aspetti pubblicistici e processualistici. Il successivo momento normativo formato dalla legge quadro n. 443/1985 -che recepisce l' assetto delle competenze regionali ex art. 117 Cost.- ridisegna l' impianto di riferimento sino a ridiscutere la figura del piccolo imprenditore, riconsidera la situazione numerica dimensionale, il rapporto con il credito, le tematiche sindacali. L' iscrizione all' albo diviene non soltanto obbligatoria, ma costitutiva seguendo differenti impostazioni richiamantesi all' attivita' dovuta od alla legittimazione all' esercizio di attivita' protette ex artt. 4 e 41 Cost., sino alla sanzionabilita' ex l. 689/1981 o per esecuzione forzata all' adempimento. L' iscrizione configura lo status dell' impresa artigiana, pone il substrato per il riconoscimento del privilegio dell' art. 2751 bis c.c. e non puo' essere caducata con efficacia retroattiva.
l. 25 luglio 1956, n. 860 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 l. 8 agosto 1985, n. 443 art. 1 comma 2 l. fall. art. 2083 c.c. art. 2751 bis c.c.



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