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| IDG931502815 | |
| 93.15.02815 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santangelo Ignazio Augusto
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| Natura ed efficacia della qualifica artigiana
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| Nota a Trib. Pavia 24 aprile 1991
Pret. Forli' 26 marzo 1991
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 398-405
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3115; D313
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| La natura giuridica dell' impresa artigiana viene metodologicamente
ricercata nella disamina concettuale del piccolo imprenditore e della
problematica inerente alla composizione tra l' art. 2083 c.c. e art.
1 comma 2 l. fall. che, insieme alla l. 860/1956, materiano, anche
sulle valenze dell' art. 45 Cost., la iniziale corsia esegetica della
figura; essa e' caratterizzata per effetto di peculiari elementi
-specie quelli della prevalenza del lavoro diretto e del nucleo
familiare, della limitazione dei mezzi, del "favor" creditizio e
previdenziale- i quali si decolorano sino ad ampliare il dato
codicistico con ricadute sul versante giuslavoristico e del diritto
commerciale. La natura giuridica dell' iscrizione all' albo e'
dichiarativa "ope legis" con segnati aspetti pubblicistici e
processualistici. Il successivo momento normativo formato dalla legge
quadro n. 443/1985 -che recepisce l' assetto delle competenze
regionali ex art. 117 Cost.- ridisegna l' impianto di riferimento
sino a ridiscutere la figura del piccolo imprenditore, riconsidera la
situazione numerica dimensionale, il rapporto con il credito, le
tematiche sindacali. L' iscrizione all' albo diviene non soltanto
obbligatoria, ma costitutiva seguendo differenti impostazioni
richiamantesi all' attivita' dovuta od alla legittimazione all'
esercizio di attivita' protette ex artt. 4 e 41 Cost., sino alla
sanzionabilita' ex l. 689/1981 o per esecuzione forzata all'
adempimento. L' iscrizione configura lo status dell' impresa
artigiana, pone il substrato per il riconoscimento del privilegio
dell' art. 2751 bis c.c. e non puo' essere caducata con efficacia
retroattiva.
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| l. 25 luglio 1956, n. 860
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
l. 8 agosto 1985, n. 443
art. 1 comma 2 l. fall.
art. 2083 c.c.
art. 2751 bis c.c.
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