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203169
IDG931502816
93.15.02816 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Sciopero nei servizi pubblici essenziali e ordinanza di precettazione. Competenza e contenuto
Nota a TAR ER sez. Bologna 18 aprile 1991, n. 256
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 1, pag. 410-413
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7134; D713
La competenza ad emettere l' ordinanza di precettazione, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e' attribuita dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri -in caso di estensione ultraregionale dello sciopero- e al Prefetto -in caso di estensione infraregionale del conflitto sindacale. E' ammessa la delega dal Presidente del Consiglio ad un ministro, ma non e' prevista la delega dal ministro al Prefetto. E' percio' da ritenere illegittima l' ordinanza emessa da quest' ultimo per delega ministeriale in una ipotesi di sciopero nazionale, anche se la delega dal Governo centrale al Prefetto non e' vietata, bastando a rendere illegittima l' ordinanza la mancata previsione legislativa di tale delega. Le misure necessarie per garantire l' esercizio dei diritti costituzionalmente protetti, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, devono essere dettate dall' ordinanza di precettazione se non risultano dai contratti collettivi o da altri accordi o da regolamenti aziendali, ovvero se, pur essendo previste, rimangono di fatto inosservate.
l. 12 giugno 1990, n. 146



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