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203173
IDG931502820
93.15.02820 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arceri Alessandra
Limiti formali alla dichiarazione di ricusazione ed interesse dell' imputato al giusto processo
Nota a ord. App. Lecce 6 luglio 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 437-440
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6026
L' A. trae spunto da una pronuncia della Corte d' Appello di Lecce, che ha rigettato l' istanza di ricusazione presentata dall' imputato oltre il termine perentorio -stabilito dall' art. 38 comma 2 c.p.p.- della fine dell' udienza nella quale la causa di ricusazione e' sorta o e' divenuta nota. In senso critico alla predetta pronuncia, l' A. sottolinea come, ai fini della dichiarazione di inammissibilita' della ricusazione, non possa trascurarsi la differenziazione tra cause di ricusazione noviter productae e cause di ricusazione noviter repertae, vale a dire ignorate dall' imputato senza colpa, dovendosi in tal caso considerare senz' altro tempestiva la ricusazione proposta anche oltre i termini massimi stabiliti dalla legge. Sostiene infine l' A. che l' inerzia colpevole del difensore puo' essere sanata, in ogni caso, dall' attivazione personale dell' imputato, allorquando si tratti dell' esercizio di facolta' e poteri a lui espressamente riservati.
art. 38 comma 2 c.p.p. art. 99 c.p.p.



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