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203174
IDG931502821
93.15.02821 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zaffalon Elio
Non puo' ammalarsi il difensore di parte civile?
Nota a ord. Trib. Treviso 14 gennaio 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 440-441
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60354; D6032; D6213
Con l' ordinanza in epigrafe viene rigettata la richiesta di rinvio del dibattimento avanzata dal difensore di parte civile impedito per malattia (tempestivamente documentata). Il provvedimento desta perplessita', anche se e' vero che il diritto di rinvio, sancito dall' art. 486 comma 5 c.p.p., viene espressamente disciplinato solo con riguardo all' imputato. Sul piano letterale, detto riferimento appare determinato dall' opportunita' che detta norma disciplini esplicitamente il caso dei due difensori, nonche' quello del detenuto che chieda procedersi in assenza del difensore (casi che non riguardano la parte civile), piuttosto che dalla volonta' di dettare una diversa disciplina per il difensore di parte civile. In ogni caso l' art. 486 comma 5 c.p.p. e' oggi espressione di un principio generale, costituito dal riconoscimento della rilevanza del mandato fiduciario (quindi anche quello conferito dalla parte civile). La contraria interpretazione violerebbe allora la parita' di trattamento fra i diritti costituzionali di azione e di difesa (artt. 3, 24 comma 1, 24 comma 2 Cost.), in quanto l' innegabile diversita' dei due soggetti processuali (imputato e parte civile) richiede tuttavia (giusta giurisprudenza della Corte Costituzionale: vedi per esempio l' equiparazione della non menzione alla sospensione condizionale in tema di continuazione) una disciplina omogenea per quanto attiene l' aspetto (identico) del rapporto fiduciario fra parte e difensore.
art. 486 comma 5 c.p.p.



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