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| IDG931502821 | |
| 93.15.02821 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zaffalon Elio
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| Non puo' ammalarsi il difensore di parte civile?
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| Nota a ord. Trib. Treviso 14 gennaio 1992
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| Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 440-441
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60354; D6032; D6213
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| Con l' ordinanza in epigrafe viene rigettata la richiesta di rinvio
del dibattimento avanzata dal difensore di parte civile impedito per
malattia (tempestivamente documentata). Il provvedimento desta
perplessita', anche se e' vero che il diritto di rinvio, sancito
dall' art. 486 comma 5 c.p.p., viene espressamente disciplinato solo
con riguardo all' imputato. Sul piano letterale, detto riferimento
appare determinato dall' opportunita' che detta norma disciplini
esplicitamente il caso dei due difensori, nonche' quello del detenuto
che chieda procedersi in assenza del difensore (casi che non
riguardano la parte civile), piuttosto che dalla volonta' di dettare
una diversa disciplina per il difensore di parte civile. In ogni caso
l' art. 486 comma 5 c.p.p. e' oggi espressione di un principio
generale, costituito dal riconoscimento della rilevanza del mandato
fiduciario (quindi anche quello conferito dalla parte civile). La
contraria interpretazione violerebbe allora la parita' di trattamento
fra i diritti costituzionali di azione e di difesa (artt. 3, 24 comma
1, 24 comma 2 Cost.), in quanto l' innegabile diversita' dei due
soggetti processuali (imputato e parte civile) richiede tuttavia
(giusta giurisprudenza della Corte Costituzionale: vedi per esempio
l' equiparazione della non menzione alla sospensione condizionale in
tema di continuazione) una disciplina omogenea per quanto attiene l'
aspetto (identico) del rapporto fiduciario fra parte e difensore.
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| art. 486 comma 5 c.p.p.
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