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203175
IDG931502822
93.15.02822 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montagni Andrea
Sacra corona unita: impresa criminale ed intervento giudiziario
Nota a Trib. Lecce 3 gennaio 1992
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 2, pag. 447-453
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5131; D51310
La norma di cui all' art. 416 bis c.p. individua una fattispecie, di chiara matrice sociologica, non scolpita secondo i criteri di tassativita' e determinatezza, richiesti dalla Corte Costituzionale sub art. 25 Cost.; le difficolta' probatorie proprie dei processi di mafia e gli ampi spazi interpretativi lasciati all' operatore dalla normativa citata, hanno condotto la giurisprudenza verso soluzioni argomentative, di ampio respiro logico-deduttivo. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza in epigrafe, ben risolve l' annosa questione della prova della adesione dei singoli consociati al pactum sceleris, superando la contrapposizione tra la forza intimidatrice esercitata dal gruppo al proprio interno e la volontarieta' della affiliazione, cogliendone la valenza in funzione disciplinare e non gia' con riguardo al reclutamento. Opportunamente, le finalita' perseguite dalla associazione mafiosa, indicate dall' art. 416 bis c.p., vengono individuate con valenza tra loro alternativa: la fattispecie penale risulta perfezionata qualora una cosca operi avvalendosi della forza intimidatrice e persegua anche solo una delle finalita' tipizzate. La assimilazione tra le consorterie capaci di intimidazione -comunque denominate- e le cosche mafiose si fonda sul comune denominatore dato dal metodo operativo, dalla forza intimidatrice esercitata all' esterno del gruppo; connotati, questi, rinvenibili nella generalita' delle imprese criminali, a struttura piramidale, geograficamente determinate.
art. 24 Cost. art. 25 Cost. art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646 art. 416 c.p. art. 416 bis c.p. art. 513 c.p.



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