| Lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, a seguito della pronuncia del
Consiglio di Stato n. 951/1992, di riforma del TAR del Lazio n.
1251/1991, viene ricondotto alla disciplina -amministrativa e
tecnica- introdotta, innovativamente, dal d.m. 25 maggio 1989, all.
I., punti nn. 4 e 5. L' A. condivide la soluzione finale accolta dal
giudice d' appello ed evidenzia che le metodiche di "sterilizzazione"
dei rifiuti ospedalieri infetti, pericolosi e contagiosi, trasformano
la natura stessa di questa tipologia di rifiuti, che, da "speciali",
ai sensi dell' art. 2 d.p.r. 915/1982, diventano "urbani per
assimilazione", in quanto privati (dopo il menzionato trattamento) di
tutti i germi patogeni. Si sottolinea che il "rifiuto ospedaliero"
sterilizzato puo', conseguentemente, collocarsi nell' area delle
utenze civili (relative ai rifiuti urbani e "assimilati") e non
essere piu' soggetto alla termodistruzione (come quei rifiuti
ospedalieri rimasti "speciali"). Resta fermo -come si evidenzia nella
nota- che la tecnica di "sterilizzazione" non e' obbligatoria per il
produttore ma alternativa alla "termodistruzione"; e che, fino a
quando l' Italia non si dotera' di impianti efficienti, neppure sara'
-di fatto- possibile optare per la sterilizzazione.
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