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203179
IDG931502826
93.15.02826 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Pasquale
I rifiuti ospedalieri pericolosi: incenerimento e/o sterilizzazione?
Nota a Cons. Stato sez. VI 28 novembre 1992, n. 951
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 3, pag. 508-512
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D18821
Lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 951/1992, di riforma del TAR del Lazio n. 1251/1991, viene ricondotto alla disciplina -amministrativa e tecnica- introdotta, innovativamente, dal d.m. 25 maggio 1989, all. I., punti nn. 4 e 5. L' A. condivide la soluzione finale accolta dal giudice d' appello ed evidenzia che le metodiche di "sterilizzazione" dei rifiuti ospedalieri infetti, pericolosi e contagiosi, trasformano la natura stessa di questa tipologia di rifiuti, che, da "speciali", ai sensi dell' art. 2 d.p.r. 915/1982, diventano "urbani per assimilazione", in quanto privati (dopo il menzionato trattamento) di tutti i germi patogeni. Si sottolinea che il "rifiuto ospedaliero" sterilizzato puo', conseguentemente, collocarsi nell' area delle utenze civili (relative ai rifiuti urbani e "assimilati") e non essere piu' soggetto alla termodistruzione (come quei rifiuti ospedalieri rimasti "speciali"). Resta fermo -come si evidenzia nella nota- che la tecnica di "sterilizzazione" non e' obbligatoria per il produttore ma alternativa alla "termodistruzione"; e che, fino a quando l' Italia non si dotera' di impianti efficienti, neppure sara' -di fatto- possibile optare per la sterilizzazione.
art. 2 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 14 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 d.m. 25 maggio 1989



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