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Documento


203184
IDG931502831
93.15.02831 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scardillo Giancarlo
Brevi riflessioni sulla previdenza integrativa quale "rimedio" allo stato sociale
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 2, pt. 4, pag. 572-586
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D703; D700
Il sistema previdenziale italiano, in un futuro ormai prossimo, non sara' piu' in grado di garantire adeguate prestazioni, a partire dai trattamenti pensionistici. D' altro canto, in materia lavoristico-previdenziale emerge pressante l' opportunita' di non sanzionare ipotesi di ormai scemata rilevanza sociale, quelle fattispecie da piu' parti definite, a torto od a ragione, "crimini da galantuomini". Occorre agire in aderenza alle mutate concezioni etiche e socio-economiche e prendere atto del generalizzato rifiuto nei confronti dell' obbligazione contributivo-previdenziale. E' necessario, allora, rivedere radicalmente la struttura dell' intero sistema e lo stesso ruolo svolto dallo Stato nell' ambito della sicurezza sociale per stabilire quale peso debba assumervi la previdenza integrativa ed individuale. Considerato che la previdenza privata non confligge certamente con i principi costituzionali, nello sforzo di ricerca di rimedi strutturali definitivi ai guasti del sistema previdenziale pubblico, l' orientamento verso la previdenza integrativa, quale secondo livello di protezione, raccordato con quello di base atto a garantire prestazioni generali omogenee a tutti i lavoratori, e' oggi un dato reale, destinato a prevalere a motivo dell' irreversibile situazione critica del sistema ordinamentalistico-previdenziale pubblico, su quella che e' stata definita la stratificazione storica di una serie di ordinamenti protettivi, resistenti ad ogni tentativo di sostanziale innovazione per la logica di resistenza alle aspettative acquisite o promesse a vantaggio di singoli o di gruppi.
art. 38 Cost. art. 2117 c.c. art. 2123 c.c.



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