| L' A. traccia un ampio excursus storico nel quale, muovendo dalla
natura e dalla struttura dei modelli processuali succedutisi dall'
eta' arcaica a quella romana, dall' eta' medioevale a quella moderna,
fino all' eta' contemporanea, esamina l' evoluzione del concetto di
prova e la sua efficacia nel processo nelle diverse epoche storiche,
nelle quali valutazione libera e valutazione legislativamente
precostituita si sono alternate in varia guisa in funzione dell'
evolversi del pensiero filosofico-scientifico e delle ideologie
politiche. Ponendo poi in luce come la moderna teorica probatoria da
un lato sia approdata ad una concezione relativizzata della verita'
giudiziale, che trova il suo cardine nel principio del libero
convincimento del giudice quale unico metodo razionale di conoscenza,
dall' altro riconosca tuttavia ragion d' essere ad un sistema
limitato di prova legale, l' A. conclude che le regole legali di
valutazione della prova non possono comunque comportare la totale
rinuncia ad uno spazio di operativita', anche minimo, del libero
convincimento, a meno di rinunciare preventivamente ad un metodo
razionale di accertamento del fatto. Prova legale e libero
convincimento devono, invece, nella teorica moderna coniugarsi
insieme, consentendo al giudice di liberarsi dal vincolo legislativo
della prova legale qualora questa sia smentita da una prova
contraria. solo in tal modo, per l' A., puo' essere garantita la
funzione conoscitiva della prova, funzione che rimane invece estranea
alla prova legale c.d. assoluta.
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