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203277
IDG930602924
93.06.02924 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ricciardi Angelo
L' art. 1229 c.c. e le limitazioni legali della responsabilita'
Nota a C. Cost. 17 marzo 1988, n. 303
Rass. Dir. Civ., (1992), fasc. 3, pag. 571-590
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3053; D16; D18130
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.p.r. 156/1973 (t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) nella parte in cui dispongono che l' amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni non e' tenuta al risarcimento dei danni di cui all' art. 28 cit. in caso di perdita o manomissione di raccomandate. La Corte Costituzionale ha affermato che il servizio postale si configura come un' impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio, e poiche' ex art. 43 Cost. tutti i servizi pubblici essenziali devono essere organizzati e gestiti in forma d' impresa, ossia con criteri di economicita', i rapporti con gli utenti si configurano come di natura contrattuale, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato. Con questa considerazione risulta incompatibile la presenza di norme che pongono limitazioni al regime ordinario di responsabilita' per inadempimento. La responsabilita' contrattuale ex art. 1218 c.c., osserva l' A., costituisce la regola generale: solo il legislatore puo' autorizzare eventuali deroghe, che possono essere valide solo in presenza della colpa (non anche del dolo).
art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 art. 28 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 art. 48 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 art. 93 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 art. 1229 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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