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203303
IDG930602950
93.06.02950 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Porta Ubaldo
Infermita' di mente, capacita' di agire e regime probatorio
Rass. Dir. Civ., (1993), fasc. 1, pag. 192-204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D300002; D4052; D30280
La sentenza in epigrafe, osserva l' A., si colloca nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso di cui all' art. 591 n. 3 c.c., e piu' in generale di quello di cui all' art. 428 c.c., occorre distinguere tra infermita' tipica, permanente o abituale, e infermita' a carattere intermittente. Secondo la sentenza in commento, poiche' "lo stato d' incapacita' costituisce la regola e quello d' incapacita' l' eccezione, si ha l' inversione dell' onere della prova solo quando il soggetto che impugna il testamento dimostra l' esistenza di uno stato d' infermita' mentale permanente nel testatore". L' A. condivide la pronuncia, sottolineando pero' la necessita' di un' esatta comprensione della rilevanza dell' allegazione di indizi concernenti l' incapacita' del soggetto prima e dopo la redazione dell' atto, per non compromettere l' intero sistema della capacita'-incapacita' disegnato dal nostro ordinamento.
art. 591 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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