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203414
IDG930703061
93.07.03061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montanara Giuseppe
La raccolta dei prodotti del sottobosco e il c.d. uso civico di fungatico
Nota a C. Cost. 13 luglio 1990, n. 331
Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 29-30
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9162; D0400
Secondo l' ordinanza di rimessione, l' art. 2 l. 20/1986 della provincia autonoma di Trento sarebbe illegittimo in riferimento all' art. 3 Cost. nella parte in cui limita, consentendola solo nei giorni dispari e per quantita' stabilite, la libera raccolta di funghi solo per i non residenti nel territorio provinciale, consentendola invece senza limiti ai residenti. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, non dovendosi individuare alcuna irragionevolezza nella discriminazione fra categorie di cittadini. Inoltre viene evidenziato come il trattamento piu' favorevole per i residenti sia giustificato nell' ambito consuetudinario locale quale diritto di uso civico al fungatico. L' A. prende spunto da questa decisione per approfondire il tema del valore della consuetudine nella raccolta dei prodotti del sottobosco, con particolare riferimento, nella specie, all' uso civico di fungatico.
art. 2 l.p. TN 28 luglio 1986, n. 20
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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