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203415
IDG930703062
93.07.03062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappiello Icilio
Sulla proponibilita' di domanda riconvenzionale nel processo agrario
Nota a Cass. sez. III civ. 5 agosto 1991, n. 8558 Cass. sez. III civ. 9 agosto 1991, n. 8657
Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 35-36
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40235; D917
Le due pronunce affrontano e risolvono il problema attinente alla proponibilita', nel processo agrario, di domande riconvenzionali in mancanza, da parte del convenuto, dell' esperimento del tentativo obbligatorio innanzi all' Ispettorato agrario ai sensi dell' art. 46 l. 203/1982. Secondo la Cassazione il tentativo di conciliazione tramite l' Ispettorato agrario deve precedere anche la proposizione di domande in via riconvenzionale da parte del convenuto. L' A. esamina le pronunce, di cui valuta la notevole rilevanza pratica, alla luce di giurisprudenza e dottrina.
art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 36 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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