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203417
IDG930703064
93.07.03064 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappiello Icilio
Usufruttuario, nudo proprietario e diritto di ripresa
Nota a Cass. sez. III civ. 15 aprile 1991, n. 3996
Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 43
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142
Indiscutibilmente esatta, sostiene l' A., la decisione in commento, secondo la quale il concedente usufruttuario, ancorche' agisca congiuntamente col nudo proprietario del fondo, non e' legittimato all' esercizio del diritto di ripresa. L' A. rileva come opportunamente la motivazione non si sia limitata a ricordare il valore pregnante del criterio interpretativo posto dall' art. 12 comma 1 disp. prel. c.c., per se' esaustivo, a fronte del riferimento legislativo dell' art. 42 l. 203/1982, che concede il diritto di ripresa solo a favore del "...concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno...", ma abbia esteso anche il proprio esame alla stessa "ratio legis".
art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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