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203425
IDG930703072
93.07.03072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
C(appiello) I(licio)
Sulla validita' della clausola risolutiva espressa apposta sul contratto di affitto agrario
Osservazione a Cass. sez. III civ. 6 novembre 1991, n. 11810
Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 90
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914
Secondo la sentenza in epigrafe l' art. 45 l. 203/1982 consente alle parti, assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, di derogare pattiziamente alle vigenti norme in materia di contratti agrari, anche inderogabili ai sensi dell' art. 58 della stessa l. 203/1982, tranne che a quelle che vietano la stipulazione dei contratti indicati dall' art. 45 comma 3 ed il pagamento per buona entrata. La sentenza ritiene pertanto valida la clausola risolutiva espressa di un contratto di affitto agrario che deroghi alle disposizioni piu' favorevoli per l' affittuario previste dalla l. 203/1982 in tema di gravita' dell' inadempimento, di preventiva diffida (art. 5 commi 2 e 3) e sul termine di grazia (art. 46). In mancanza di precedenti circa la validita' di clausola risolutiva espressa con riferimento al pagamento del canone, l' A. richiama alcune sentenze sull' art. 45 l. 203/1982, nonche' la dottrina e gli interventi al convegno di Firenze del 1990, promosso dall' Istituto di diritto agrario internazionale e comparato.
art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203 Cass. 26 gennaio 1988, n. 685 Cass. 5 giugno 1991, n. 6332
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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