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203439
IDG930703086
93.07.03086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grasso Alfio
Sulla forma del contratto di mezzadria in corso, stipulato senza determinazione di tempo
Nota a Cass. sez. III civ. 25 novembre 1989, n. 5120
Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 164-166
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9144; D30603
La decisione annotata affronta due questioni: la prima attiene alla forma che dovrebbe avere il contratto di mezzadria, qualora sia stata pattuita una durata superiore ai 9 anni o a tempo indeterminato; la seconda riguarda la cessione del contratto e se questa cessione, pur lasciando immutato l' originario rapporto, ponga in essere un nuovo rapporto e violi l' art. 3 l. 756/1964, che fa divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria. La seconda questione viene risolta nel senso che la cessione, dando luogo soltanto ad una novazione soggettiva, non comporta violazione dell' art. 3 cit. La prima questione viene risolta dalla sentenza nel senso che "il contratto di mezzadria e' soggetto alla forma scritta ex art. 1350 n. 9 c.c. solo quando sia stata espressamente pattuita una durata ultranovennale o a tempo indeterminato, ma non per la diversa ipotesi del contratto senza espressa pattuizione di durata, nel qual caso trova applicazione l' art. 2143 c.c., che prevede la durata di un anno agrario e la rinnovazione di anno in anno in difetto di disdetta da darsi almeno 6 mesi prima della scadenza". Su questa parte della sentenza l' A. incentra la nota critica, con particolare riguardo al richiamato art. 2143 c.c., in riferimento alla fattispecie esaminata, e alla mancata applicazione, invece, dell' art. 41 l. 203/1982.
art. 3 l. 15 settembre 1964, n. 756 art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 1350 n. 9 c.c. art. 2143 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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