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| IDG930703086 | |
| 93.07.03086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Grasso Alfio
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| Sulla forma del contratto di mezzadria in corso, stipulato senza
determinazione di tempo
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| Nota a Cass. sez. III civ. 25 novembre 1989, n. 5120
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| Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 164-166
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9144; D30603
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| La decisione annotata affronta due questioni: la prima attiene alla
forma che dovrebbe avere il contratto di mezzadria, qualora sia stata
pattuita una durata superiore ai 9 anni o a tempo indeterminato; la
seconda riguarda la cessione del contratto e se questa cessione, pur
lasciando immutato l' originario rapporto, ponga in essere un nuovo
rapporto e violi l' art. 3 l. 756/1964, che fa divieto di stipulare
nuovi contratti di mezzadria. La seconda questione viene risolta nel
senso che la cessione, dando luogo soltanto ad una novazione
soggettiva, non comporta violazione dell' art. 3 cit. La prima
questione viene risolta dalla sentenza nel senso che "il contratto di
mezzadria e' soggetto alla forma scritta ex art. 1350 n. 9 c.c. solo
quando sia stata espressamente pattuita una durata ultranovennale o a
tempo indeterminato, ma non per la diversa ipotesi del contratto
senza espressa pattuizione di durata, nel qual caso trova
applicazione l' art. 2143 c.c., che prevede la durata di un anno
agrario e la rinnovazione di anno in anno in difetto di disdetta da
darsi almeno 6 mesi prima della scadenza". Su questa parte della
sentenza l' A. incentra la nota critica, con particolare riguardo al
richiamato art. 2143 c.c., in riferimento alla fattispecie esaminata,
e alla mancata applicazione, invece, dell' art. 41 l. 203/1982.
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| art. 3 l. 15 settembre 1964, n. 756
art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 1350 n. 9 c.c.
art. 2143 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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