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203442
IDG930703089
93.07.03089 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tarascio Claudia
Scarichi di liquami di imprese agricole e legislazione regionale
Nota a ord. Pret. Reggio Emilia sez. Montecchio Emilia 1 febbraio 1991, n. 210
Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 175-177
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D03101
L' ordinanza in rassegna solleva la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 11 comma 1 lett. a n. 2 legge regionale dell' Emilia-Romagna n. 42/1986, in relazione agli artt. 25 e 117 Cost., per la violazione del principio di riserva di legge in materia penale nella parte in cui esclude dall' ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all' art. 21 l. 319/1976 lo scarico non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari stabiliti negli allegati alla legge stessa, solo perche' provenienti da imprese agricole equiparate all' insediamento civile. L' A. esamina la disciplina degli scarichi in acque pubbliche e private per quanto riguarda la delega di determinate competenze alle Regioni. In questo quadro viene valutata la denuncia di incostituzionalita' della legge regionale dell' Emilia-Romagna.
art. 25 Cost. art. 117 Cost. art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 11 comma 1 lett. a n. 2 l.r. ER 28 novembre 1986, n. 42
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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