| 203461 | |
| IDG930703108 | |
| 93.07.03108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrucci Nicoletta
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| Contratti agrari
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| Nota a Cass. 20 luglio 1991
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| Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 328-338
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D914; D30630
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| Richiamata la controversia di specie, l' A. esamina le questioni
risolte dalla sentenza. La prima riguarda la contestata esistenza,
alla luce dell' art. 1350 n. 9 c.c., di un rapporto di mezzadria di
durata ultranovennale in assenza di contratto scritto. La seconda
attiene una supposta inopponibilita' ai proprietari dei fondi del
suddetto contratto stipulato dall' usufruttuario in epoca anteriore
alla cessazione dell' usufrutto stesso, in quanto carente dei
requisiti di forma richiesti alternativamente dall' art. 999 c.c.
Riguardo al primo punto la Corte ha affermato che il contratto di
mezzadria stipulato anteriormente alla l. 203/1982 necessitava di
forma scritta solo quando al momento della stipula fosse stata
pattuita una durata ultranovennale o un tempo indeterminato ma non,
come nel caso esaminato, era stata pattuita una durata annuale ed il
protrarsi del rapporto oltre il novennio sia conseguenza dell'
applicazione dei provvedimenti di proroga legale. Riguardo al secondo
punto la Corte si e' pronunciata per l' inapplicabilita' dell' art.
999 c.c., optando, invece, per l' applicabilita' alla fattispecie
concreta dell' art. 2160 c.c. Ineccepibile e senz' altro da
condividere, sostiene l' A., l' analisi condotta dalla Corte.
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| art. 999 c.c.
art. 2160 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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