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203461
IDG930703108
93.07.03108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrucci Nicoletta
Contratti agrari
Nota a Cass. 20 luglio 1991
Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 328-338
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914; D30630
Richiamata la controversia di specie, l' A. esamina le questioni risolte dalla sentenza. La prima riguarda la contestata esistenza, alla luce dell' art. 1350 n. 9 c.c., di un rapporto di mezzadria di durata ultranovennale in assenza di contratto scritto. La seconda attiene una supposta inopponibilita' ai proprietari dei fondi del suddetto contratto stipulato dall' usufruttuario in epoca anteriore alla cessazione dell' usufrutto stesso, in quanto carente dei requisiti di forma richiesti alternativamente dall' art. 999 c.c. Riguardo al primo punto la Corte ha affermato che il contratto di mezzadria stipulato anteriormente alla l. 203/1982 necessitava di forma scritta solo quando al momento della stipula fosse stata pattuita una durata ultranovennale o un tempo indeterminato ma non, come nel caso esaminato, era stata pattuita una durata annuale ed il protrarsi del rapporto oltre il novennio sia conseguenza dell' applicazione dei provvedimenti di proroga legale. Riguardo al secondo punto la Corte si e' pronunciata per l' inapplicabilita' dell' art. 999 c.c., optando, invece, per l' applicabilita' alla fattispecie concreta dell' art. 2160 c.c. Ineccepibile e senz' altro da condividere, sostiene l' A., l' analisi condotta dalla Corte.
art. 999 c.c. art. 2160 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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