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203465
IDG930703112
93.07.03112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrucci Nicoletta
Subconcessione di fondo rustico
Nota a Cass. 8 marzo 1991, n. 2471
Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 3, pt. 2, pag. 349-355
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che l' accertamento dell' esistenza di comportamenti dell' affittuario che integrano violazione da parte di quest' ultimo del divieto di subaffitto, subconcessione, sublocazione contemplato dall' art. 21 l. 203/1982, se supportato da corretta motivazione, costituisce indagine di fatto, non censurabile in sede di giudizio di legittimita', ha ritenuto erroneamente motivata e contraddittoria la sentenza della Corte d' Appello. Il secondo punto della sentenza riguarda il problema relativo alla concreta portata precettiva dell' art. 21 cit. Secondo la Corte la ratio va ricercata non tanto nella prospettiva della tutela di un diritto soggettivo del concedente, quanto nella finalita' di evitare ogni forma di intermediazione e di sfruttamento del lavoro agricolo a tutela del lavoratore. L' A. esamina la sentenza proponendo una panoramica dottrinale e giurisprudenziale in materia.
art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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