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| IDG930803115 | |
| 93.08.03115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rivello Pier Paolo
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| Incompatibilita' a giudicare per il magistrato che abbia respinto la
richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti
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| Osservazione a C. Cost. 26 ottobre 1992, n. 399
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| Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 5, pag. 3460-3463
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D612; D6025
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| Nell' annotare la sentenza in epigrafe l' A. rileva come detta
pronuncia si ponga lungo il solco gia' precedentemente delineato
dalle decisioni n. 502 del 1991 e 124 del 1992, entrambe concernenti
il disposto dell' art. 34 comma 2 c.p.p. Viene osservato che nel caso
preso in esame dalla sentenza annotata il giudice rigettando la
richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti esprime
una duplice valutazione negativa, giacche' oltre a dissentire dalla
correttezza dell' inquadramento effettuato dalle parti nei confronti
di una determinata fattispecie di reato egli mostra di escludere la
possibile presenza dei presupposti di cui all' art. 129 c.p.p.;
proprio da cio' conseguirebbe, a parere dei giudici della Consulta,
la posizione di incompatibilita' di tale magistrato rispetto alla
celebrazione del dibattimento. Si sottolinea infine come la
disciplina dell' incompatibilita' sia suscettibile di ulteriori,
prossime pronunce di illegittimita' costituzionale, a logico sviluppo
delle argomentazioni finora fatte proprie dal giudice delle leggi in
ordine a questa delicata tematica.
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| art. 34 comma 2 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
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