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203468
IDG930803115
93.08.03115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
Incompatibilita' a giudicare per il magistrato che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti
Osservazione a C. Cost. 26 ottobre 1992, n. 399
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 5, pag. 3460-3463
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D612; D6025
Nell' annotare la sentenza in epigrafe l' A. rileva come detta pronuncia si ponga lungo il solco gia' precedentemente delineato dalle decisioni n. 502 del 1991 e 124 del 1992, entrambe concernenti il disposto dell' art. 34 comma 2 c.p.p. Viene osservato che nel caso preso in esame dalla sentenza annotata il giudice rigettando la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti esprime una duplice valutazione negativa, giacche' oltre a dissentire dalla correttezza dell' inquadramento effettuato dalle parti nei confronti di una determinata fattispecie di reato egli mostra di escludere la possibile presenza dei presupposti di cui all' art. 129 c.p.p.; proprio da cio' conseguirebbe, a parere dei giudici della Consulta, la posizione di incompatibilita' di tale magistrato rispetto alla celebrazione del dibattimento. Si sottolinea infine come la disciplina dell' incompatibilita' sia suscettibile di ulteriori, prossime pronunce di illegittimita' costituzionale, a logico sviluppo delle argomentazioni finora fatte proprie dal giudice delle leggi in ordine a questa delicata tematica.
art. 34 comma 2 c.p.p. art. 129 c.p.p.
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