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Documento


203472
IDG930803119
93.08.03119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marini Giuliano
Note sulla rilevanza dell' "uso personale" di sostanze stupefacenti o psicotrope e della detenzione finalizzata a quest' ultimo
Osservazione a C. Cost. 1 luglio 1992, n. 308
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 5, pag. 3551-3555
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414
L' A. dedica un breve cenno alla questione decisa dalla Corte Costituzionale, anche alla luce delle sue precedenti pronunce, vertenti sullo stesso tema dell' "uso personale" di sostanze stupefacenti e psicotrope e della rilevanza che, alla stregua dei principi costituzionali, sarebbe lecito attribuirgli. Indi l' A. ripercorre brevemente il succedersi dei vari schemi di disciplina in materia di sostanze stupefacenti a far tempo dagli interventi legislativi dei primi decenni del secolo sino all' emanazione del d.p.r. 309/1990, concludendo -in conformita' ai rilievi della Corte- nel senso dell' attuale irrilevanza, "in se'", dell' "uso personale" di sostanze stupefacenti o psicotrope, pur con la modalizzazione fissata dal legislatore con chiari scopi di prevenire il fenomeno del loro scambio, ecc.; modalizzazione che l' A. ritiene ammissibile alla luce dei precetti costituzionali, cosi' come ammissibile ritiene il ricorso alla sanzione penale in caso di violazione delle regole di condotta relative all' uso, detenzione ecc. delle sostanze predette, giudicandolo "ragionevole" anche in relazione al diverso essere -anche sul piano costituzionale- della pena rispetto alle misure di sicurezza.
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
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