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| IDG930803122 | |
| 93.08.03122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Orru' Romano
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| La "pubblicita'" della condotta come "requisito essenziale" della
nozione del buon costume ex art. 21 Cost. e come "vincolo" all'
attivita' interpretativa dei giudici
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| Osservazione a C. Cost. 27 luglio 1992, n. 368
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| Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 5, pag. 3566-3582
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51711
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| Nella sentenza annotata la Corte giunge a riconoscere che la
"pubblicita'" della condotta costituisce un requisito essenziale
della nozione del "buon costume" considerato come limite
costituzionale al diritto di cui all' art. 21 Cost. In virtu' di tale
assunto e' allora possibile ritenere che ai sensi dell' art. 528 c.p.
non costituisca reato il commercio "riservato" di materiale osceno.
Sul piano teorico, la Corte comunque tiene a rimarcare il carattere
sovraindividuale del bene giuridico "buon costume", non accedendo ad
interpretazioni della dottrina penalistica che tendono invece ad
attrarre totalmente la tutela di tale bene nella sfera della liberta'
individuale. Su tali aspetti la Corte accoglie in pieno gli
orientamenti espressi in tempi assai recenti dalle sezioni unite
penali della Cassazione in un analogo caso di commercio di
videocassette a contenuto palesemente osceno. Sotto diverso aspetto
non del tutto adeguata sembra la scelta del tipo pronuncia. Infatti
il favore concesso dalla Corte ad una sentenza interpretativa di
rigetto per il caso di specie, non sembra rispondere appieno al
rilievo prospettato dal giudice a quo di una possibile violazione del
principio di tassativita' della fattispecie penale ex art. 25 comma 2
Cost. da parte dell' interpretazione ora fatta propria anche dal
giudice costituzionale. Purtuttavia, se si legge l' intera pronuncia
alla luce dell' invito rivolto dalla Corte ai giudici di procedere
direttamente ad una interpretazione adeguatrice dell' art. 528 c.p.
l' utilizzo di una sentenza interpretativa di rigetto si armonizza
appieno con una concezione piu' "precettiva" della Costituzione che,
a sua volta, sembra essere la chiave di lettura dell' invito in
discorso.
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| art. 21 Cost.
art. 25 comma 2 Cost.
art. 528 c.p.
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