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203475
IDG930803122
93.08.03122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orru' Romano
La "pubblicita'" della condotta come "requisito essenziale" della nozione del buon costume ex art. 21 Cost. e come "vincolo" all' attivita' interpretativa dei giudici
Osservazione a C. Cost. 27 luglio 1992, n. 368
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 5, pag. 3566-3582
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51711
Nella sentenza annotata la Corte giunge a riconoscere che la "pubblicita'" della condotta costituisce un requisito essenziale della nozione del "buon costume" considerato come limite costituzionale al diritto di cui all' art. 21 Cost. In virtu' di tale assunto e' allora possibile ritenere che ai sensi dell' art. 528 c.p. non costituisca reato il commercio "riservato" di materiale osceno. Sul piano teorico, la Corte comunque tiene a rimarcare il carattere sovraindividuale del bene giuridico "buon costume", non accedendo ad interpretazioni della dottrina penalistica che tendono invece ad attrarre totalmente la tutela di tale bene nella sfera della liberta' individuale. Su tali aspetti la Corte accoglie in pieno gli orientamenti espressi in tempi assai recenti dalle sezioni unite penali della Cassazione in un analogo caso di commercio di videocassette a contenuto palesemente osceno. Sotto diverso aspetto non del tutto adeguata sembra la scelta del tipo pronuncia. Infatti il favore concesso dalla Corte ad una sentenza interpretativa di rigetto per il caso di specie, non sembra rispondere appieno al rilievo prospettato dal giudice a quo di una possibile violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale ex art. 25 comma 2 Cost. da parte dell' interpretazione ora fatta propria anche dal giudice costituzionale. Purtuttavia, se si legge l' intera pronuncia alla luce dell' invito rivolto dalla Corte ai giudici di procedere direttamente ad una interpretazione adeguatrice dell' art. 528 c.p. l' utilizzo di una sentenza interpretativa di rigetto si armonizza appieno con una concezione piu' "precettiva" della Costituzione che, a sua volta, sembra essere la chiave di lettura dell' invito in discorso.
art. 21 Cost. art. 25 comma 2 Cost. art. 528 c.p.
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