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| IDG930803123 | |
| 93.08.03123 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Salerno Giulio M.
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| La richiesta di referendum abrogativo tra scioglimento delle Camere e
tempestivita' del deposito
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| Osservazione a ord. Cass. Ufficio Centrale per il referendum 23
ottobre 1992
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| Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 5, pag. 3587-3599
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D021030
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| Nell' osservazione si commenta l' ordinanza con la quale l' Ufficio
Centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione
ha deciso che le richieste di referendum abrogativo depositate nel
gennaio del 1992 -e cioe' nel primo mese dell' anno destinato allo
scioglimento ordinario delle Camere ed alle conseguenti elezioni-,
sono state tempestive, ovvero sono state legittimamente depositate
rispettando i termini temporali previsti dalla l. 352/1970, in quanto
il periodo di inibizione indicato nell' art. 31 della l. 352 cit.
deve essere interpretato come riferito all' anno solare antecedente
all' anno di scadenza ordinaria delle Camere, e non al periodo di 365
giorni antecedenti alla data di scadenza medesima. In particolare, si
osserva che l' Ufficio Centrale ha rifiutato l' interpretazione
letterale, preferendo invece quella teleologica, sulla base del
ponderato bilanciamento tra i seguenti tre principi, che, a parere
dell' A., possono pero' prestarsi a talune valutazioni critiche: il
principio generale del diritto concernente la non sovrapposizione tra
le elezioni politiche e la consultazione referendaria; il principio
di uguaglianza rispetto al trattamento previsto per il caso dello
scioglimento anticipato; ed infine il principio della partecipazione
popolare alla gestione della "civitas", il quale, imponendo di
assicurare la relativa tempestivita' del referendum, induce a
respingere conclusivamente l' interpretazione letterale che
produrrebbe un lungo ritardo all' interno del procedimento
referendario. L' Ufficio Centrale, cosi' decidendo, sembra aver
proceduto secondo schemi e modalita' di giudizio propri della Corte
Costituzionale, sostituendosi a quest' ultima per il tramite di una
decisione che appare per molti aspetti simile ad una sentenza
interpretativa di accoglimento pronunciata peraltro d' ufficio.
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| art. 31 l. 25 maggio 1970, n. 352
art. 34 l. 25 maggio 1970, n. 352
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