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203476
IDG930803123
93.08.03123 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salerno Giulio M.
La richiesta di referendum abrogativo tra scioglimento delle Camere e tempestivita' del deposito
Osservazione a ord. Cass. Ufficio Centrale per il referendum 23 ottobre 1992
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 5, pag. 3587-3599
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021030
Nell' osservazione si commenta l' ordinanza con la quale l' Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione ha deciso che le richieste di referendum abrogativo depositate nel gennaio del 1992 -e cioe' nel primo mese dell' anno destinato allo scioglimento ordinario delle Camere ed alle conseguenti elezioni-, sono state tempestive, ovvero sono state legittimamente depositate rispettando i termini temporali previsti dalla l. 352/1970, in quanto il periodo di inibizione indicato nell' art. 31 della l. 352 cit. deve essere interpretato come riferito all' anno solare antecedente all' anno di scadenza ordinaria delle Camere, e non al periodo di 365 giorni antecedenti alla data di scadenza medesima. In particolare, si osserva che l' Ufficio Centrale ha rifiutato l' interpretazione letterale, preferendo invece quella teleologica, sulla base del ponderato bilanciamento tra i seguenti tre principi, che, a parere dell' A., possono pero' prestarsi a talune valutazioni critiche: il principio generale del diritto concernente la non sovrapposizione tra le elezioni politiche e la consultazione referendaria; il principio di uguaglianza rispetto al trattamento previsto per il caso dello scioglimento anticipato; ed infine il principio della partecipazione popolare alla gestione della "civitas", il quale, imponendo di assicurare la relativa tempestivita' del referendum, induce a respingere conclusivamente l' interpretazione letterale che produrrebbe un lungo ritardo all' interno del procedimento referendario. L' Ufficio Centrale, cosi' decidendo, sembra aver proceduto secondo schemi e modalita' di giudizio propri della Corte Costituzionale, sostituendosi a quest' ultima per il tramite di una decisione che appare per molti aspetti simile ad una sentenza interpretativa di accoglimento pronunciata peraltro d' ufficio.
art. 31 l. 25 maggio 1970, n. 352 art. 34 l. 25 maggio 1970, n. 352
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