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203529
IDG930903176
93.09.03176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
In tema di misure di prevenzione
Osservazione a Cass. sez. I pen. 9 dicembre 1991
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 2, pag. 423-425
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D5030
La prima massima concerne la qualificazione della diffida come atto amministrativo unilaterale recettizio. Soppressa e sostituita la diffida con l' avviso orale dall' art. 1 l. 327/1988, la disciplina transitoria ha attribuito efficacia alle diffide emanate entro il triennio precedente l' entrata in vigore della l. 327 cit. Di fronte al problema di accertare la data giuridicamente valida della diffida, l' A. condivide la soluzione adottata dalla sentenza, che attribuisce rilevanza giuridica alla data di notificazione della diffida. La seconda massima concerne invece la compatibilita' tra applicazione della misura di prevenzione e custodia cautelare. Richiami dell' A. alla dottrina e alla giurisprudenza sull' argomento.
art. 3 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 4 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 1 l. 31 maggio 1965, n. 575 art. 2 l. 31 maggio 1965, n. 575 art. 1 comma 3 l. 3 agosto 1988, n. 327
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