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Documento


203531
IDG930903178
93.09.03178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Venturati Piero
Ricognizione di persona e poteri coercitivi del giudice
Nota a Trib. Piacenza 13 dicembre 1991
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 2, pag. 453-455
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6147
La sentenza in epigrafe propone un' ipotesi di ricognizione coattiva, imposta cioe' dal giudice in mancanza di adesione spontanea del soggetto passivo (nella fattispecie, all' imputato sono state tolte con la forza le mani che teneva sul viso per sottrarsi alla ricognizione). L' A. ritiene meritevoli di consenso gli argomenti richiamati dalla sentenza a sostegno della legittimita' della coercizione, ribadendo tuttavia che, piu' in generale, di fronte alle varie iniziative con le quali il soggetto puo' tentare di inficiare la regolarita' e l' attendibilita' di una ricognizione, il problema della legittimita' della risposta coercitiva sembra perdere di rilievo: compito del giudice e' solo quello di valutare, secondo la propria esperienza, la prova acquisita, il risultato probatorio in concreto raggiunto, prendendo eventualmente atto che l' esperimento e' fallito.
art. 213 c.p.p.
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