| 203551 | |
| IDG930903198 | |
| 93.09.03198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Mendoza Roberto
| |
| La disciplina urbanistica introdotta con il silenzio assenso e le
conseguenze di natura penale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. III pen. 15 giugno 1988
| |
| Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 3, pag. 669-671
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D18220; D15124; D540
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La sentenza annotata sottolinea alcuni presupposti indefettibili per
la formazione del silenzio-assenso introdotto dall' art. 8 l.
94/1982, che avrebbe dovuto avere un circoscritto ambito temporale di
applicazione, piu' volte invece prorogato da successive leggi. Nel
caso di specie le sezioni unite, con pronuncia che l' A. condivide,
limitano l' ambito di applicazione della prima ipotesi dell' art. 8
comma 5 l. 94/1982 nel senso che per "strumento urbanistico
attuativo" deve intendersi o un piano particolareggiato o un piano di
zona per l' edilizia economica e popolare o un piano di lottizzazione
convenzionata o un piano di recupero. L' A. indica i presupposti
essenziali individuati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in
ordine all' ambito di applicazione del silenzio-assenso e alle
condizioni per la formazione dello stesso. Svolge infine alcune
considerazioni sui riflessi penalistici della disciplina e dell'
ambito di applicazione dell' art. 8 cit., anche alla luce della
giurisprudenza amministrativa.
| |
| art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 8 l. 25 marzo 1982, n. 94
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |