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203551
IDG930903198
93.09.03198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mendoza Roberto
La disciplina urbanistica introdotta con il silenzio assenso e le conseguenze di natura penale
Nota a Cass. sez. III pen. 15 giugno 1988
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 3, pag. 669-671
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18220; D15124; D540
La sentenza annotata sottolinea alcuni presupposti indefettibili per la formazione del silenzio-assenso introdotto dall' art. 8 l. 94/1982, che avrebbe dovuto avere un circoscritto ambito temporale di applicazione, piu' volte invece prorogato da successive leggi. Nel caso di specie le sezioni unite, con pronuncia che l' A. condivide, limitano l' ambito di applicazione della prima ipotesi dell' art. 8 comma 5 l. 94/1982 nel senso che per "strumento urbanistico attuativo" deve intendersi o un piano particolareggiato o un piano di zona per l' edilizia economica e popolare o un piano di lottizzazione convenzionata o un piano di recupero. L' A. indica i presupposti essenziali individuati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine all' ambito di applicazione del silenzio-assenso e alle condizioni per la formazione dello stesso. Svolge infine alcune considerazioni sui riflessi penalistici della disciplina e dell' ambito di applicazione dell' art. 8 cit., anche alla luce della giurisprudenza amministrativa.
art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 8 l. 25 marzo 1982, n. 94
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