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Documento


203553
IDG930903200
93.09.03200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Gregorio Giulio G.
Effetti della dichiarazione di fallimento e misure cautelari reali disposte sul patrimonio del fallito
Nota a ord. Trib. Lucca 6 marzo 1992
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 3, pag. 699-705
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D3113; D5051
Con l' ordinanza annotata il Tribunale ha dichiarato l' inefficacia del sequestro preventivo penale sul patrimonio di una societa' nei confronti del fallimento della stessa, sulla base della considerazione che, mentre e' in atto la procedura fallimentare, i beni che costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori sono insuscettibili di formare oggetto dell' uso pregiudizievole, condizione di applicabilita' del sequestro preventivo penale. La particolarita' della questione e la singolarita' della sua risoluzione offrono all' A. lo spunto per alcune osservazioni sulle varie tipologie di sequestro penale e sui presupposti della loro revoca.
art. 42 l. fall. art. 321 c.p.p.
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