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203560
IDG930903207
93.09.03207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lombardo Luigi Giovanni
Ricerca della verita' e nuovo processo penale
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 3, pag. 751-761
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D681
Muovendo dalla disamina dei caratteri fondamentali della istruzione probatoria nei modelli processuali retti dal c.d. ordine isonomico e nei modelli retti dal c.d. ordine asimmetrico, l' A. pone in luce da un lato i caratteri di "accusatorieta'" presenti nel sistema inquisitorio del codice abrogato e dall' altro i caratteri di "inquisitorieta'" presenti nel sistema accusatorio del nuovo codice, rilevando come entrambi i sistemi configurino un modello "misto", nel quale l' istruzione probatoria e' tesa alla ricerca della verita' ed e' dominata dalla concezione scientifica della prova come strumento di "dimostrazione tecnica" dei fatti. Dopo aver schematicamente esaminato le declaratorie di illegittimita' costituzionali degli artt. 195 comma 4, 513 comma 2 e 500 commi 3 e 4 c.p.p. e le modifiche al nuovo codice introdotte dal d.l. 306/1992 convertito nella l. 356/1992, l' A. rileva poi da un lato come tali modifiche normative abbiano costituito delle vere e proprie "correzioni" di tipo inquisitorio del nuovo processo penale, tese a garantire un miglior esito alla ricerca della verita' processuale e dall' altro come ora il processo penale conosca, accanto alla prova "a contraddittorio contestuale" prevista nell' impianto originario del nuovo codice, la figura della prova "a contraddittorio differito", assunta dal P.M. e dalla polizia giudiziaria al di fuori del contraddittorio tra le parti, acquisita al processo mediante la contestazione dibattimentale e dotata di "valore probatorio diretto". Il divieto di portare le dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari alla conoscenza del giudice, se non per il tramite della "contestazione dibattimentale", costituisce per l' A. l' elemento fondamentale di distinzione tra il sistema probatorio del nuovo codice e il sistema probatorio del codice abrogato, che si pone sul piano della mera "tecnica processuale" ritenuta piu' idonea alla ricerca della verita'.
d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356 art. 190 c.p.p. art. 190 bis c.p.p. art. 192 c.p.p. art. 195 c.p.p. art. 500 c.p.p. art. 513 c.p.p.
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