| 203560 | |
| IDG930903207 | |
| 93.09.03207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Lombardo Luigi Giovanni
| |
| Ricerca della verita' e nuovo processo penale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 3, pag. 751-761
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D681
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Muovendo dalla disamina dei caratteri fondamentali della istruzione
probatoria nei modelli processuali retti dal c.d. ordine isonomico e
nei modelli retti dal c.d. ordine asimmetrico, l' A. pone in luce da
un lato i caratteri di "accusatorieta'" presenti nel sistema
inquisitorio del codice abrogato e dall' altro i caratteri di
"inquisitorieta'" presenti nel sistema accusatorio del nuovo codice,
rilevando come entrambi i sistemi configurino un modello "misto", nel
quale l' istruzione probatoria e' tesa alla ricerca della verita' ed
e' dominata dalla concezione scientifica della prova come strumento
di "dimostrazione tecnica" dei fatti. Dopo aver schematicamente
esaminato le declaratorie di illegittimita' costituzionali degli
artt. 195 comma 4, 513 comma 2 e 500 commi 3 e 4 c.p.p. e le
modifiche al nuovo codice introdotte dal d.l. 306/1992 convertito
nella l. 356/1992, l' A. rileva poi da un lato come tali modifiche
normative abbiano costituito delle vere e proprie "correzioni" di
tipo inquisitorio del nuovo processo penale, tese a garantire un
miglior esito alla ricerca della verita' processuale e dall' altro
come ora il processo penale conosca, accanto alla prova "a
contraddittorio contestuale" prevista nell' impianto originario del
nuovo codice, la figura della prova "a contraddittorio differito",
assunta dal P.M. e dalla polizia giudiziaria al di fuori del
contraddittorio tra le parti, acquisita al processo mediante la
contestazione dibattimentale e dotata di "valore probatorio diretto".
Il divieto di portare le dichiarazioni assunte nel corso delle
indagini preliminari alla conoscenza del giudice, se non per il
tramite della "contestazione dibattimentale", costituisce per l' A.
l' elemento fondamentale di distinzione tra il sistema probatorio del
nuovo codice e il sistema probatorio del codice abrogato, che si pone
sul piano della mera "tecnica processuale" ritenuta piu' idonea alla
ricerca della verita'.
| |
| d.l. 8 giugno 1992, n. 306
l. 7 agosto 1992, n. 356
art. 190 c.p.p.
art. 190 bis c.p.p.
art. 192 c.p.p.
art. 195 c.p.p.
art. 500 c.p.p.
art. 513 c.p.p.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |