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203561
IDG930903208
93.09.03208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Richiello Giampietro
Sulla incostituzionalita' dell' art. 263 c.p.mil.p nella parte in cui assoggetta i militari in congedo alla giurisdizione militare
Osservazione a C. Cost. 10 novembre 1992, n. 429
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 4, pag. 787-788
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D661; D6613
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 263 c.p.mil.p. in relazione all' art. 1 stesso codice per quanto riguarda la soggezione alla giurisdizione militare dei militari in congedo. Non e' stata pero' esclusa la soggezione dei militari in congedo alla legge militare, con la conseguenza che i reati militari commessi dai militari in congedo appartiene all' autorita' giudiziaria ordinaria. Rimane aperto il problema della soggezione alla giurisdizione penale militare dei militari di fatto.
art. 108 comma 3 Cost. art. 7 c.p.mil.p. art. 8 c.p.mil.p. art. 214 c.p.mil.p. art. 238 c.p.mil.p. art. 263 c.p.mil.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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