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Documento


203564
IDG930903211
93.09.03211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iacoviello Francesco Mauro
I controlli della Cassazione sulla motivazione non persuasiva: la disagevole prova della partecipazione ad associazione per delinquere di candidati alle elezioni sostenuti dal voto mafioso
Nota a Cass. sez. I pen. 8 giugno 1992
Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 4, pag. 852-858
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6351; D5131; D51310
L' A. afferma che la difficolta' di delineare a livello normativo i tratti tipici delle associazioni per delinquere rende indefinito l' oggetto della prova e sfocato l' intero quadro probatorio. Inoltre e' difficile e' fornire la prova di un fenomeno sociale come quello mafioso nel processo penale, che e' strutturato per la prova di fatti singoli. Nel caso di specie la Cassazione era stata a pronunciarsi sul denunciato vizio di motivazione di una sentenza di merito che, attraverso una serie coerente e completa di passaggi logici, anche prendendo in considerazione paradigmi sociologici generalmente condivisi, aveva affermato la partecipazione ad associazione per delinquere di candidati alle elezioni sostenuti dal voto mafioso. La Cassazione, sostiene l' A., dilatando l' ambito del proprio sindacato di legittimita', ha neutralizzato il valore argomentativo degli indizi e prospettato una spiegazione alternativa della vicenda, mentre avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della plausibilita', alla luce del senso comune, della spiegazione fornita dal primo giudice.
art. 416 bis c.p.p. art. 606 c.p.p.
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