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| IDG930903211 | |
| 93.09.03211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Iacoviello Francesco Mauro
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| I controlli della Cassazione sulla motivazione non persuasiva: la
disagevole prova della partecipazione ad associazione per delinquere
di candidati alle elezioni sostenuti dal voto mafioso
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| Nota a Cass. sez. I pen. 8 giugno 1992
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| Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 4, pag. 852-858
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D6351; D5131; D51310
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| L' A. afferma che la difficolta' di delineare a livello normativo i
tratti tipici delle associazioni per delinquere rende indefinito l'
oggetto della prova e sfocato l' intero quadro probatorio. Inoltre e'
difficile e' fornire la prova di un fenomeno sociale come quello
mafioso nel processo penale, che e' strutturato per la prova di fatti
singoli. Nel caso di specie la Cassazione era stata a pronunciarsi
sul denunciato vizio di motivazione di una sentenza di merito che,
attraverso una serie coerente e completa di passaggi logici, anche
prendendo in considerazione paradigmi sociologici generalmente
condivisi, aveva affermato la partecipazione ad associazione per
delinquere di candidati alle elezioni sostenuti dal voto mafioso. La
Cassazione, sostiene l' A., dilatando l' ambito del proprio sindacato
di legittimita', ha neutralizzato il valore argomentativo degli
indizi e prospettato una spiegazione alternativa della vicenda,
mentre avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della plausibilita',
alla luce del senso comune, della spiegazione fornita dal primo
giudice.
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| art. 416 bis c.p.p.
art. 606 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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