Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


203607
IDG930903254
93.09.03254 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montesano Luigi
Riporto di banca e fallimento
Riv. dir. proc., s. 2, an. 48 (1993), fasc. 1, pag. 264-265
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313; D315; D31703
Si tratta di un parare "pro veritate" circa gli effetti del fallimento sul riporto di banca che, afferma l' A., non e' assimilabile ai contratti di Borsa a termine, e quindi non subisce la risoluzione di cui all' art. 76 l. fall., ma sopravvive al fallimento con tutti i suoi effetti. A questo proposito, secondo l' A., occorre fare ricorso all' art. 53 l. fall., per cui il riportatore ha l' onere di insinuare il credito per il "prezzo finale" del riporto. Inoltre, tenendo conto dei poteri fallimentari di acquisire alla massa i titoli pagandone il prezzo, e' corretta l' affermazione della dottrina secondo cui il contratto de quo puo' funzionare in concreto come un' anticipazione "contro pegno irregolare su titoli", nonostante la diversa configurazione giuridica dei fenomeni in esame.
art. 53 l. fall. art. 56 l. fall. art. 73 comma 1 l. fall. art. 76 l. fall. art. 1548 c.c. art. 1549 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati