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Documento


203626
IDG931003273
93.10.03273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pace Annalisa
Alcune osservazioni sulla alternativita' della legittimazione processuale dell' Intendenza e dell' Ufficio Imposte in materia di rimborsi di versamenti e di ritenute dirette e sulle sue conseguenze in materia di legittimazione ad impugnare
Nota a Cass. sez. I civ. 5 novembre 1992, n. 11974
Boll. trib., an. 60 (1993), fasc. 9 (15 maggio), pag. 763-765
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D2170
La sentenza in epigrafe si occupa della questione relativa alla legittimazione processuale dell' amministrazione finanziaria nelle controversie di rimborso disciplinate dagli artt. 37 e 38 d.p.r. 602/1973. Secondo la Suprema Corte "l' ufficio imposte e' legittimato a proporre ricorso alla Commissiione tributaria di secondo grado anche se nel giudizio di primo grado e' stata parte l' Intendenza di finanza, trattandosi di organi della medesima amministrazione". L' A. richiama i contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla materia ed esamina l' iter argomentativo della pronuncia.
art. 37 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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