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203817
IDG931503464
93.15.03464 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gentile Sebastiano L.
Riliquidare l' indennita' di disoccupazione: si puo'
Nota a Cass. sez. lav. 15 ottobre 1992, n. 11317 Cass. sez. lav. 18 giugno 1992, n. 7506
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1149-1154
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7043
Le due sentenze annotate, ed altre due segnalate in postilla, risolvono a favore dei disoccupati la questione della rivalutazione monetaria dell' indennita' di disoccupazione ordinaria, relativamente agli anni successivi al 1974. La questione era sorta a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 497/1988, che aveva dichiarato l' illegittimita' dell' art. 13 d.l. 30/1974, e dal fatto che il legislatore, col d.l. 86/1988, si era limitato e ricalcolare l' importo dell' indennita', ammontante a 800 lire giornaliere, a partire dal 1988. In mancanza, quindi, di specifiche norme per gli anni successivi al 1974 fino al 1987, la Cassazione ha affermato che il giudice adito deve rivalutare la suddetta indennita' facendo ricorso agli artt. 429 c.p.c. 150 disp. att. c.p.c. L' A. approfondisce la questione decisa dalle sentenze, che confortano la tesi dall' A. stesso sostenuta annotando la sentenza della Corte Costituzionale n. 295/1991 ("Foro Italiano", 1992, pt. I, p. 323).
art. 13 d.l. 2 marzo 1974, n. 30 l. 16 aprile 1974, n. 114 d.l. 21 marzo 1988, n. 86 l. 20 maggio 1988, n. 160 C. Cost. 27 aprile 1988, n. 497 C. Cost. 26 giugno 1991, n. 295



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