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Documento


203819
IDG931503466
93.15.03466 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alesii Emma
L' intervento attivo del danneggiato ex art. 1227 comma 2 c.c.: l' esercizio di azioni giudiziarie e' esigibile?
Nota a Cass. sez. I civ. 20 novembre 1991, n. 12439
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1223-1228
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3053; D30702
La Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "il danneggiato e' tenuto non solo ad astenersi dall' aggravare il danno, ma anche ad attivarsi al fine di rimuovere le conseguenze patrimoniali negative dell' illecito, sempre che cio' non comporti attivita' gravose o straordinarie tali da generare notevoli rischi o sacrifici". Richiamato il caso in esame, l' A. evidenzia le soluzioni a cui e' possibile pervenire nel giudizio di rinvio, non ritenendo possibile una soluzione univoca.
art. 1175 c.c. art. 1223 c.c. art. 1227 c.c. art. 2055 c.c.



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