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203820
IDG931503467
93.15.03467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pascuzzi G.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 15 novembre 1991, n. 12189
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1231-1236
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1301; D03242
Negli elenchi dei beni dello Stato e della Regione da trasferire alle Province di Trento e Bolzano, elenchi formati d' intesa fra i competenti organi statali e la Provincia interessata, erano stati inseriti erroneamente degli immobili che non rientravano fra quelli previsti dalla legge. Di conseguenza, afferma la sentenza, l' amministrazione finanziaria ha facolta' di agire davanti al giudice ordinario per denunciare l' erronea inclusione di detti beni negli elenchi. Tale denuncia, infatti, si configura come una "vindicatio rerum" a tutela di un diritto soggettivo. Vengono cosi' respinte le questioni proposte dalla Provincia autonoma riguardo al difetto di legittimazione del giudice ordinario. L' A. valuta la portata della sentenza per quanto riguarda la definizione del regime giuridico applicabile alle intese e, piu' in generale, agli accordi tra soggetti pubblici.
art. 68 d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 art. 8 d.p.r. 20 gennaio 1973, n. 115



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